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Esonero contributivo giovani under 36, le istruzioni dell’Inps sulla misura della Legge di Bilancio 2023

L’Inps ha fornito le istruzioni per consentire l’applicazione della misura sperimentale contenuta nella Legge di Bilancio 2023, che consente ai datori di lavoro privati la fruizione di un esonero contributivo del 100% in caso di assunzione di giovani under 36 che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Per le regole di applicazione di questa misura sperimentale si è dovuto attendere l’ok della Commissione europea.

Ricordiamo che l’esonero contributivo giovani under 36 previsto è pari al 100% della contribuzione datoriale nel limite massimo di:
– 6.000 euro annui (500 euro mensili), per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022;
– 8.000 euro annui (666,66 euro mensili), per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

In entrambi i casi, l’esonero spetta per la durata di 36 mesi (innalzata a 48 mesi per i datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno).

Il recupero dell’esonero riferito alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022 può avvenire esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza 07/2023, 08/2023, 09/2023 e 10/2023. Diversamente, per le assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2023, l’Inps ha istituito i nuovi codici “EG36” e “EG48” (Regioni del Mezzogiorno), utilizzabili dal mese di competenza 07/2023; il recupero dell’esonero riferito ai mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi 07/2023, 08/2023, 09/2023 e 10/2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell’agevolazione al 50% (cosiddetto incentivo GECO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, deve restituire la prima agevolazione (codice “M472” già in uso) e applicare il nuovo esonero.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Il diritto alla fruizione di questo esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), al DURC e al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006), oltre al rispetto dei presupposti specificamente previsti dalle norme (non aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti / 9 mesi successivi).

L’esonero contributivo giovani under 36 non è cumulabile con l’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate, con l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili né con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI. Sono inoltre incompatibili con la Decontribuzione Sud.

Per approfondimenti leggi la circolare INPS n.57 del 22 giugno 2023.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.

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