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Edilizia, rinnovato il Contratto Collettivo Regionale di lavoro edilizia ed affini artigiano

È stato sottoscritto tra CNA, Confartigianato, Casartigiani e le organizzazioni sindacali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro delle imprese edili ed affini artigiane e pmi.

Il Contratto Collettivo Regionale per il Piemonte ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Riportiamo di seguito le principali novità.

SFERA DI APPLICAZIONE

È stato ribadito quanto già stabilito negli accordi precedenti, ossia che il CCRL può essere applicato, oltre che dalle imprese artigiane, dai consorzi artigiani anche costituti in forma di cooperativa e dalle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini.

E.V.R. – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

Dal 1° gennaio 2023 è istituito l’Elemento Variabile della retribuzione. La determinazione annuale del valore dell’EVR sarà effettuata nel corso di uno specifico incontro regionale tra le parti firmatarie che si terrà entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’EVR sarà erogato in quote mensili in base alle ore di effettivo lavoro nel mese e sino ad un massimo di 173. Per gli impiegati il parametro sarà rappresentato dalle ore inserite nel Libro Unico del Lavoro e sarà riproporzionato in caso di part-time.

Ogni impresa è tenuta all’erogazione dell’EVR in misura piena, fatta eccezione per situazioni aziendali che testimonino condizioni di difficoltà/criticità.

In questo caso bisognerà verificare i seguenti parametri:
1) Ore denunciate in Cassa Edile.
2) Volume d’affari lva, rilevabile dalle dichiarazioni annuali.

L’impresa dovrà confrontare questi parametri, relativi all’ultimo triennio, con quelli del triennio precedente. (Evr Anno 2023: triennio 2022/2021/2020 confrontato con triennio 2021/2020/2019).

Dal confronto dei due parametri possono verificarsi le seguenti condizioni:
• Entrambi i parametri pari o positivi rispetto al triennio precedente: in questo caso l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR.
• Entrambi i parametri negativi rispetto al triennio precedente: in questo caso I’EVR non sarà erogato.
• Solo uno dei due parametri negativo: l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR nella misura del 50%.

Negli ultimi due casi l’impresa è tenuta ad attivare la seguente procedura:

1 . L’impresa dovrà inviare un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri alla Cassa Edile di competenza e all’Associazione territoriale datoriale a cui aderisce.
2. La stessa Associazione dovrà convocare la Commissione Intersindacale Provinciale (CIP) per valutare la l’autodichiarazione.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad erogare l’EVR nella misura intera.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Ai lavoratori non in trasferta, ai lavoratori che non fruiscono del pasto presso strutture di ristorazione ed ai lavoratori a cui non viene rimborsato il pasto ‘a piè di lista’, viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma oraria per il personale operaio ed una somma mensile per il personale impiegatizio, secondo gli importi provinciali stabiliti.

INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA E PER LAVORI IN GALLERIA

Al personale adibito a lavori in alta montagna e al personale adibito a lavori in galleria vengono stabilite specifiche indennità in percentuali di maggiorazione determinata sugli elementi della retribuzione.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

Il lavoratore a cui è richiesta la messa a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, ha diritto ad un’indennità giornaliera di reperibilità oltre a quanto contrattualmente dovuto per la prestazione resa nei casi di effettivo intervento.

Scarica la sintesi delle novità con le tabelle sulle cifre e percentuali.
Scarica il testo integrale del contratto sottoscritto

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