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Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Sono state stanziate ulteriori risorse a favore dei datori di lavoro che, nel periodo tra il 1/10/2021 e il 31/12/2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021.

Le richieste potranno avere le seguenti durate massime:

– 13 settimane (di cui al DL n. 18/2020) per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 28 settimane, decorso il periodo autorizzato;

– 9 settimane (di cui al DL n. 18/2020) per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati dai codici ATECO 13, 14 e 15). Le 9 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro, decorso il periodo autorizzato.

In entrambi i casi, non è dovuto il contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

FSBA (il fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) e Formatemp garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sopra descritte (per le aziende che hanno diritto a questo tipo di prestazioni).

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale sono soggetti al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonché di licenziamento collettivo, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Questo divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi.

Sono inoltre esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.

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