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Quarantena Covid equiparata alla malattia e congedi parentali anche per gli autonomi

Il nuovo decreto fiscale in vigore dal 22 ottobre 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione del periodo trascorso in quarantena per Covid ai periodi di malattia.

Il decreto prevede anche l’estensione della misura degli appositi congedi parentali per i lavoratori con figli minori di 14 anni conviventi in caso di sospensione dell’attività didattica, quarantena o infezione Covid dei figli studenti.

Il provvedimento ha introdotto questa possibilità anche per i lavoratori autonomi, prima esclusi, visto che valeva solo per i dipendenti.

Il congedo parentale è destinato ai genitori conviventi con figli di età inferiore a 14 anni e spetta alternativamente tra i genitori; può essere fruito in forma giornaliera od oraria; è versato, nei limiti delle risorse stanziate, attraverso un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata come il congedo parentale ‘ordinario’; dà diritto alla copertura da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In caso di figli in situazione di grave disabilità, il congedo spetta a prescindere dall’età per la durata della quarantena o dell’infezione Covid del figlio; nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

In quanto alla quantificazione economica della misura, il decreto per i periodi di astensione fruiti prevede:

– per i lavoratori dipendenti, un’indennità pari al 50 per cento della loro retribuzione;

– per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per ciascuna giornata indennizzabile, una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;

– per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps (artigiani, commercianti, CD/CM), per ciascuna giornata indennizzabile, una indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall’Inps.

Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.

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