L’Inps ha recentemente specificato che i buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017, data di abrogazione di questo sistema di pagamento di lavoro accessorio, possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017.
Pertanto:
– non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data di inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017;
– eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1° gennaio 2018, verranno cancellate d’ufficio dall’Inps, senza alcun avviso per il committente;
– nel caso di prestazioni che abbiano data di inizio nel 2017 e data di fine nel 2018 (prestazioni a cavallo dei due anni), verranno cancellate d’ufficio le sole prestazioni relative al 2018.
In riferimento ai buoni utilizzati tramite la procedura telematica, l’Inps chiarisce che le prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere messe a consuntivo dal committente entro il 15 gennaio 2018. Dal giorno successivo non sarà infatti più possibile accedere alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. Prima di inserire delle prestazioni in procedura, i committenti dovranno inoltre verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale poiché dal 18 marzo 2017 non è stato più possibile effettuare nuovi versamenti.
Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.
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