Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Novità fiscali per le imprese Legge Bilancio 2020

Compensazioni crediti sulle imposte

Solo se è stata prima presentata la dichiarazione dalla quale il credito emerge ed è stato presentato il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline) sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti relativi:
– alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
– alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
– all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento vale anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Estensione del reverse charge IVA

Viene estesa l’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, dove si usano beni strumentali che sono di proprietà del committente o a lui riconducibili.
Da questa disposizione sono escluse le prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Nuovo obbligo a partire dal 1° gennaio 2020 per le aziende che affidano il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente, in cui vengono usati beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
Queste imprese sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.
Se questo termine e questa disposizione non vengono rispettati sono previste conseguenze.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta da versare, dell’entità della sanzione (ridotta a 1/3), degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non paga le somme dovute, in tutto o in parte, entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Se gli importi dovuti non superano la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti con cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Estensione del ravvedimento operoso

È stata abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione ‘estesa’ solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.
Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dalla modalità del ravvedimento operoso valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

Utilizzo del contante

Si riduce progressivamente la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati.
Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
– dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Contestualmente sono state modificate anche le sanzioni, prevedendo che per le violazioni commesse e contestate:
– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la sanzione minima è fissata a 2.000 euro;
– a decorrere dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima è fissata a 1.000 euro.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Dal 1° luglio 2020 alle imprese e ai liberi professionisti spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire da questa data, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno precedente non siano di ammontare superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Segnaliamo inoltre che risulta soppressa la norma che disciplinava le sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, che era prevista a partire dal 1° luglio 2020. L’importo della sanzione era fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga delle misure dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.
Soggetti beneficiari: possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito. I liberi professionisti possono fruire soltanto del credito d’imposta ‘generale’.
Investimenti agevolabili:
– beni materiali strumentali nuovi ‘ordinari’, ossia quelli che potevano beneficiare dei super-ammortamenti:
– beni materiali che erano oggetto degli iper-ammortamenti;
– beni immateriali che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti.

Misura dell’agevolazione:
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia d’investimenti.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il credito d’imposta ‘generale’ è riconosciuto a imprese e liberi professionisti:
– nella misura del 6% del costo;
– nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2milioni di euro.

Per gli investimenti che erano oggetto degli iper-ammortamenti il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese nella misura del:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per gli investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper-ammortamenti il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 15% del costo;
– nel limite massimo di costi ammissibile pari a 700mila euro.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 solo se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Eliminazione dello sconto in fattura Ecobonus

Dal 1° gennaio 2020 per gli interventi sulle singole unità immobiliari viene eliminata la possibilità di convertire le detrazioni fiscali, ecobonus e sismabonus, in sconto di pari importo che l’impresa dovrà applicare in fattura; tuttavia è sempre possibile applicare la cessione del credito di imposta in alternativa alla fruizione diretta.
La possibilità di ottenere uno sconto in fattura anziché fruire la detrazione fiscale classica, resta valida unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Condividi

Richiedi informazioni

Leggi altre notizie