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Pubblicate le regole per lo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro

Il Decreto Sostegni, e la sua successiva conversione in Legge, ha previsto che vengano automaticamente annullati i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23 marzo 2021), hanno un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte nelle scorse settimane da Decreto del Ministero dell’economia, che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.

Fino a questa data è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione in quell’arco di tempo e di quell’importo massimo, calcolato al 23/03/2021, e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Tra i debiti oggetto dello ‘stralcio’ sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della ‘Rottamazione-ter’ e del ‘Saldo e stralcio’.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato predisposto un servizio attraverso cui è possibile verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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