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Novità in materia di lavoro Legge Bilancio 2020

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

È stato istituito il ‘Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti’, alimentato da una apposita dotazione finanziaria, che consentirà di adottare interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche a decorrere dal periodo di imposta 2020. Gli interventi finanziati dal Fondo verranno attuati tramite appositi provvedimenti normativi da adottare.

Sgravio contributivo apprendisti

Per promuovere l’occupazione giovanile, viene riconosciuto uno sgravio contributivo totale alle imprese per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore.
Lo sgravio totale spetta:
– ai datori di lavoro che hanno al massimo nove dipendenti;
– per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2020;
– per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni del contratto di apprendistato di primo livello, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

È stato prorogato per gli anni 2019 e 2020 l’esonero strutturale dei contributi previdenziali per incentivare l’occupazione a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto 35 anni.

L’esonero è rivolto all’assunzione di giovani che non abbiano mai avuto (anche con altri datori di lavoro) rapporti di lavoro a tempo indeterminato e spetta, a regime, ai lavoratori under 30. L’esonero, di norma, ha durata di 36 mesi ed è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite annuo di 3.000 euro.
L’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile (Legge di Bilancio 2018) è riconosciuto alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2020 (anziché alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2018 come inizialmente previsto) a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto i 35 anni di età.

Congedo obbligatorio di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità che spetta al padre lavoratore dipendente, viene confermato anche per l’anno 2020, elevandone la durata da cinque a sette giorni. Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Inoltre, è previsto che anche per il 2020 il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un ulteriore giorno di congedo in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Fringe benefit auto aziendali

Resta la deducibilità dei costi nella misura del 70% in capo all’azienda che concede l’auto in uso promiscuo al dipendente, ma si modifica la quantificazione della retribuzione in ‘natura’ per il dipendente, da tassare come reddito di lavoro dipendente.
In particolare, viene modificata la percentuale che concorre alla formazione del reddito, differenziandola sulla base dei relativi valori di emissione di anidride carbonica, per cui all’aumentare degli stessi aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.
Conseguentemente, la determinazione del reddito imponibile per il dipendente è effettuata applicando una percentuale all’importo calcolato sui valori ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:
-del 30%, in caso di veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi fra 60 e 160 grammi per chilometro;
– del 40% per l’anno 2020 ed del 50% per l’anno 2021, in caso di veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi fra 160 e 190 grammi per chilometro;
– del 50% per l’anno 2020 e del 60% per l’anno 2021, in caso di veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.

Viene, tuttavia, stabilito che per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 resta in vigore la disciplina che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli pari al 30%.

Buoni pasto mense aziendali

La disposizione modifica le soglie di esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore dei buoni pasto erogati dal datore di lavoro.
Queste soglie, dal periodo d’imposta 2020, saranno ridotte a 4 euro per i buoni cartacei, ma incrementate a 8 euro per i buoni di tipo elettronico.
Si ricorda che, la legislazione vigente fino al 31/12/2019 prevede un limite dì esenzione di 5,29 euro per i buoni pasto erogati in forma cartacea e di 7 euro per quelli in forma elettronica (ad esempio quelli disponibili su card).
Al contrario, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono escluse dal reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.
Confermata anche l’integrale esclusione da imposizione del valore del servizio di mensa, erogato anche in convenzione con esercizi pubblici

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