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Novità fiscali per i cittadini Legge Bilancio 2020

Spese sanitarie 2020 e detrazione fiscali del 19% sull’Irpef

Dal 2020 per avere diritto alle detrazioni fiscali del 19% sull’Irpef delle spese mediche è obbligatorio effettuare il pagamento con strumenti tracciabili, vale a dire carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni (bancari o circolari), bonifici o versamenti postali.

Le eccezioni per cui si può ottenere la detrazione pagando in contanti sono tre:
– spese per l’acquisto di medicine o dispositivi medici;
– pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
– pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Per le visite mediche in studi privati, invece, bisogna usare carta, assegno o bonifico, così come per esami, ricoveri e interventi in strutture private non accreditate al Ssn.
Per ottenere la detrazione è necessario utilizzare sistemi tracciabili anche per le seguenti tipologie di spese:
– attività sportive di bambini e ragazzi;
– abbonamenti a bus, metro e tram;
– prestazioni veterinarie;
– onoranze funebri;
– affitti degli universitari;
– parcelle ad agenti immobiliari;
– restauro di beni vincolati;
– strumenti per contrastare disturbi certificati dell’apprendimento.

Rimborsi per chi effettua acquisti con strumenti di pagamento elettronico

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, i cittadini maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, avranno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati entro il 30 aprile 2020 dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Utilizzo del contante

Si riduce progressivamente la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati.
Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
– dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Contestualmente sono state modificate anche le sanzioni, prevedendo per le violazioni commesse e contestate:
– dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la sanzione minima è fissata a 2.000 euro;
– a decorrere dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima è fissata a 1.000 euro.

Proroga Bonus edilizia e Ecobonus

La Legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2020 i bonus fiscali in scadenza a fine anno, in particolare:
– della detrazione per interventi di riqualificazione energetica 65% di singole unità immobiliari (il cosiddetto Ecobonus singole unità). Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori per il rsparmio energetico eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;
– della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro;
– della detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
– della la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.

Novità ‘Bonus facciate’

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ubicati in zona A (centri storici) e zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).
Per il bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni.
L’agevolazione riguarderà tutti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
In caso di lavori riguardanti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti specifici indicati dalla legge.
La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Sonon attesi i decreti attuativi e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per sapere nel dettaglio le modalità per fruire della nuova detrazione.
Il bonus facciate è riconosciuto anche in caso di altre agevolazioni, quali ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. In pratica, si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

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