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Novità Decreto Aiuti ter, ecco le ulteriori misure a favore delle imprese e dei lavoratori per contrastare il caro energia

È in vigore dal 24 settembre 2022 il Decreto Aiuti ter che prevede ‘Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)’. Di seguito, in sintesi, le principali misure d’interesse per le imprese contenute nel provvedimento.

Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

È riproposto, per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), il contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 40% sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Condizione di accesso al contributo è che la spesa sostenuta dall’impresa per la componente energia elettrica in kwh, calcolati come media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo allo stesso periodo dell’anno 2019.
Come per i precedenti provvedimenti, il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

È riproposto il contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette gasivore), nella misura del 40% sulle spese sostenute per il gas naturale consumato, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Condizione di accesso al contributo è che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

È stato esteso alle imprese, diverse dalle imprese ‘energivore’, con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (nei trimestri precedenti il limite era di 16,5 Kw) il contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato dalle relative fatture d’acquisto.
Condizione di accesso al contributo è che la spesa sostenuta dall’impresa per la componente energia elettrica in kwh, calcolati come media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Riproposto per le imprese diverse da quelle ‘gasivore’, il contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Condizione di accesso al contributo è che prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Come già previsto per i trimestri precedenti, c’è ancora la possibilità per le imprese ‘non energivore’ e ‘non gasivore’ di richiedere ai propri fornitori i dati utili per la fruizione del credito d’imposta. Ciò a condizione che l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019.

I crediti d’imposta relativi ad ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 marzo 2023. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, se non li hanno già utilizzati, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per questi tipi di credito non si applicano i limiti alla compensabilità, i crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni e possono essere ceduti a terzi per il loro intero ammontare.

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

La norma dispone l’ennesima proroga della riduzione, dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e dell’aliquota IVA del gas naturale utilizzato per autotrazione.

Le accise sono rideterminate nelle seguenti misure:
• benzina: 478,40 euro per mille litri;
• oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
• gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

La stessa norma stabilisce, per lo stesso periodo, l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
Parallelamente, la norma sospende, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’applicazione dell’aliquota di accisa sul cosiddetto ‘gasolio commerciale’.
Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa nonché dalla diminuzione dell’aliquota IVA sul gas naturale sono riproposte le norme di monitoraggio e controllo già previste nei precedenti provvedimenti di riduzione delle accise e dell’aliquota IVA.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

Viene riconosciuta un’altra una tantum, questa volta di 150 euro, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 fino a 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti pensionistici.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica (come è stato per quella di 200 euro a luglio), attraverso i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici né appartenente ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione di questa indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

L’indennità una tantum 200 euro, prevista dall’art. 33, DL n. 50/2022, a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
La domanda deve essere presentata dagli interessati esclusivamente in via telematica, entro il 30 novembre 2022 attraverso il sito Inps.

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