Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso un pacchetto di risposte a quesiti sull’uso del termine ‘artigianale’, per fare chiarezza sulla Legge n. 34/2026, la nuova normativa che introduce un assetto strutturato finalizzato a proteggere l’autenticità dei servizi e dei beni legati al comparto produttivo dell’artigianato.
L’obiettivo principale che si prefigge la norma è di regolamentare l’uso del termine ‘artigianale’ nei messaggi pubblicitari e nei richiami commerciali, delineando con esattezza le pratiche consentite dall’uso improprio. La legge stabilisce infatti che il termine ‘artigianale’ e ogni richiamo all’artigianato possano essere utilizzati nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese scritte all’Albo delle imprese artigiane.
CNA accoglie con favore i chiarimenti forniti dal Ministero perché contribuiscono a eliminare dubbi interpretativi e a definire con equilibrio il perimetro della norma. La legge tutela il valore autentico dell’artigianato italiano e garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, senza limitare la libertà d’impresa né impedire alle aziende di valorizzare la qualità, la tradizione o la lavorazione manuale dei propri prodotti. La qualifica di artigiano non è uno slogan pubblicitario ma una condizione giuridica e imprenditoriale riconosciuta dalla legge. La nuova disciplina rafforza la tutela dei consumatori e valorizza il patrimonio di competenze, professionalità e saper fare che rende unico l’artigianato italiano.
Cosa prevede la Legge sull’uso del termine ‘artigianale’
La riforma non impone barriere distributive al mercato. Una ditta non iscritta all’Albo può distribuire o somministrare beni creati da terze parti di natura artigiana, mantenendo la possibilità di pubblicizzarli come tali. Il centro del divieto riguarda l’attribuzione indebita di caratteristiche artigianali non possedute e la promozione di articoli come artigianali nel caso in cui il reale produttore non sia iscritto all’Albo delle imprese artigiane.
Sulle casistiche particolari e l’uso di semilavorati, si applicano questi indirizzi:
– è concesso evidenziare l’origine artigianale di singole componenti o materiali forniti da terzi, a patto che la comunicazione non generi la falsa percezione che l’intero prodotto finito sia artigianale;
– le aziende non registrate non possono fregiare le proprie lavorazioni della qualifica di artigianali facendo leva solo sull’impiego di metodologie tradizionali o manuali;
– rimane lecito per queste realtà ricorrere a espressioni descrittive alternative e non ingannevoli quali “fatto a mano”, “di produzione propria”, “tradizionale”, “sartoriale”, “su misura” o “di qualità”.
Alcuni esempi con chiarimenti forniti dal MIMIT
Tra gli esempi forniti nelle FAQ dal Ministero vi è quello del settore alimentare.
Un bar che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo non potrà pubblicizzarlo come “gelato artigianale”; potrà invece utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di un esercizio che commercializza gelato proveniente da un’impresa artigiana iscritta all’Albo: in questo caso il prodotto potrà essere correttamente presentato come “artigianale”, dimostrandone, in caso di controllo, la provenienza.
Le FAQ affrontano anche il caso delle imprese che utilizzano tecniche manuali.
Una grande azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune lavorazioni svolte a mano non potrà indicare in etichetta “pasta artigianale” se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Potrà però valorizzare il prodotto con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “autentico della tradizione italiana” o “di qualità”.
Particolare attenzione è dedicata anche ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane.
Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano non potrà definire “artigianale” l’intero mobile se non è iscritto all’Albo, ma potrà evidenziare l’origine artigiana di quello specifico componente. Lo stesso principio vale per un liquore prodotto industrialmente che utilizza ingredienti provenienti da imprese artigiane: l’artigianalità può essere riferita all’ingrediente, non all’intero prodotto.
I chiarimenti riguardano inoltre commercianti, negozi e piattaforme e-commerce, che possono continuare a vendere e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese artigiane purché ne sia dimostrabile la provenienza. Analogamente, gli hobbisti e i produttori occasionali che partecipano a fiere e mercatini potranno descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente”, “creati con tecniche tradizionali” o “pezzi unici”, ma non utilizzare il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.
Esclusioni, validità e sanzioni
Le FAQ chiariscono infine che la nuova disciplina sull’uso del termine ‘artigianale’ non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali.
La norma con i suoi divieti rimane circoscritta all’interno dei confini nazionali. Nelle etichettature dei prodotti diretti all’estero è perciò possibile richiamare l’artigianalità, nel rispetto dei parametri comunitari dettati dal Regolamento UE n. 1169/2011.
Al momento non sono previste sanzioni, l’effettiva operatività delle misure sanzionatorie è legata al recepimento e all’adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali.
Per informazioni e per verificare la propria situazione è possibile rivolgersi agli uffici CNA Piemonte Nord.


