Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese (già previsto per le imprese individuali e le società) anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria.
L’ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1) ma anche per le società costituite anteriormente a questa data, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori.
La Camera di Commercio del nostro territorio comunica che, contrariamente a quanto riportato in alcuni articoli di stampa e campagne informative, non esisteva alcun termine fissato al 30 giugno, né al 31 dicembre 2025, e non sono applicabili sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria che, alla data del 1° gennaio 2025, non abbiano ancora provveduto a iscrivere il proprio domicilio digitale.
Per l’ente camerale, la normativa non prevede infatti alcuna scadenza né sanzione per questo adempimento, né ritiene che il termine indicato nella nota ministeriale del 12 marzo 2025 (e prorogato con la successiva nota del 25 giugno 2025) possa essere ritenuto perentorio, perciò l’ufficio Registro Imprese non procederà all’irrogazione di sanzioni.
Si invita a monitorare questa pagina del sito web camerale per ulteriori aggiornamenti sull’adempimento:
https://www.pno.camcom.it/notizie/obbligo-amministratori-comunicazione-pec