Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in seguito a richieste di chiarimento pervenute, fornisce le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali delle imprese.
Questo il link sul sito del Ministero dove vengono raccolte le risposte alle domande frequenti:
Ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese (escluse solo quelle agricole) che hanno sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale.
Dopo l’intervento di CNA il Governo ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo.
Queste sono le scadenze per provvedere alla stipula delle polizze catastrofali:
– per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo scatta il 1° gennaio 2026. In caso di mancata stipula entro questa data l’impresa non potrà accedere a incentivi statali e risorse pubbliche;
– per le medie aziende (quelle che hanno da 50 a 250 dipendenti) l’obbligo scatta il 1° ottobre 2025;
– per le grandi imprese (quelle con oltre 250 dipendenti) l’obbligo di stipulare una polizza era fissato entro il 31 marzo 2025. Il decreto però ha introdotto, per questa tipologia di aziende, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi pubblici.
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (tra questi sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni), che si verificano sul territorio nazionale, che interessino direttamente:
– terreni;
– fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.