Il governo ha accolto le ripetute richieste di CNA e di tutto il sistema produttivo di prorogare l’obbligo per le imprese di stipulare polizze catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e che era fissato per il 31 marzo 2025. Il Consiglio dei Ministri ha approvato venerdì 28 marzo il decreto legge, pubblicato il 31 marzo ed ora in vigore, con un rinvio differenziato in base alle dimensioni dell’impresa.
Queste sono le nuove scadenze per provvedere alla stipula delle polizze catastrofali:
– per tutte le micro e piccole imprese l’obbligo è posticipato al 31 dicembre 2025. In caso di mancata stipula entro questa data l’impresa non potrà accedere a incentivi statali e risorse pubbliche;
– per le medie aziende (quelle che hanno da 50 a 250 dipendenti) l’obbligo è slittato al 30 settembre 2025;
– per le grandi imprese (quelle con oltre 250 dipendenti) è invece stato confermato l’obbligo già previsto dalla normativa vigente, di stipulare una polizza entro il 31 marzo 2025. Il decreto però introduce, per questa tipologia di aziende, un periodo transitorio di 90 giorni, fino al 30 giugno, per consentire alle aziende prive di contratto di adeguarsi, mantenendo comunque l’accesso a eventuali incentivi o contributi pubblici.
CNA valuta positivamente questa decisione. La proroga, soprattutto per le pmi, è senza dubbio adeguata per sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass che consenta alle imprese di confrontare le offerte e scegliere in modo consapevole.
Ricordiamo cosa prevede la norma sulle polizze catastrofali
La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese (escluse solo quelle agricole) che hanno sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale.
L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (tra questi sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni), che si verificano sul territorio nazionale, che interessino direttamente:
– terreni;
– fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
I parametri e i criteri utilizzati per calcolare il premio sono:
– il valore dei beni assicurati;
– le caratteristiche degli immobili;
– la localizzazione geografica e livelli di rischio (mappe di rischio, serie storiche degli eventi, modelli predittivi);
– il fatturato dell’impresa (ai fini del calcolo dei danni indiretti);
– le misure preventive implementate.
La mancata osservanza dell’obbligo non prevede sanzioni ma in caso di danni da evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere gli indennizzi pubblici previsti.
CNA Piemonte Nord invita le imprese a rivolgersi ai suoi uffici per ulteriori informazioni.