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Polizze per rischi catastrofali obbligatorie per le imprese dal 31 marzo 2025, CNA chiede il rinvio della scadenza

CNA con le altre Confederazioni delle piccole imprese ha scritto alla presidente del Consiglio chiedendo il rinvio della scadenza del 31 marzo 2025 per adempiere all’obbligo per le imprese di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Il ritardo della definizione del quadro normativo non ne consente infatti l’applicazione e mette in difficoltà sia le imprese sia le compagnie assicuratrici.

Per CNA il ritardo nella definizione del quadro normativo ha comportato una tempistica oggettivamente non coerente con la portata dell’operazione. Si rende necessario un intervento urgente di proroga del termine che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale. Ciò tenendo anche conto del fatto che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo (termine sostanzialmente coincidente con l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula) per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e che ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi.

Cosa prevede la norma

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese, che hanno sede in Italia, di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale. L’obbligo riguarda sia le imprese con sede legale in Italia sia quelle aventi sede legale all’estero, ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. L’obbligo riguarda tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato. Sono esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli.

L’oggetto del contratto deve riguardare i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (tra questi sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni), che si verificano sul territorio nazionale, che interessino direttamente:
– terreni;
– fabbricati nella loro interezza e comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– tutte le macchine, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Il premio verrà calcolato in base al valore dei beni assicurati, alle caratteristiche degli immobili, alla localizzazione geografica e ai livelli di rischio (mappe di rischio, serie storiche degli eventi, modelli predittivi), al fatturato dell’impresa (ai fini del calcolo dei danni diretti), alle misure preventive implementate.

Se si verifica un evento catastrofale l’impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per tali eventi calamitosi.

Le disposizioni prevedono anche franchigia e massimali di indennizzo. Sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera tale valore, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Infine, con riguardo ai massimali di indennizzo, sono previste tre diverse fasce:
– sino a 1 milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;
– da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;
– oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.

CNA Piemonte Nord comunicherà alle imprese gli sviluppi ed è disponibile per ulteriori chiarimenti.

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