È entrata in vigore il 12 gennaio 2025 la Legge 203/2024, il cosiddetto ‘Collegato Lavoro’ alla Legge di Bilancio 2025, che contiene numerose disposizioni che interessano direttamente i datori di lavoro. Di seguito una sintesi delle misure di particolare interesse selezionate da CNA Piemonte Nord con alcune indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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Salute e sicurezza sul lavoro
Cambia la disposizione che regolamenta le visite mediche:
– nella definizione di visita medica preventiva ora è compresa anche la visita medica in fase preassuntiva;
– il datore di lavoro deve far effettuare la visita preassuntiva solo dal medico competente, perché è stata eliminata la possibilità di scegliere in alternativa il dipartimento dell’ASL;
– la visita al rientro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi ora è effettuata solo se ritenuta necessaria dal medico competente e, nel caso non la ritenga necessaria, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
– viene specificato che l’ASL è l’organo competente cui fare ricorso contro i giudizi del medico competente.
È stata abrogata la normativa sugli obblighi di fornitura e esposizione delle tessere di riconoscimento per i lavoratori nei cantieri edili che prevedeva, anche, come alternativa per l’assolvimento dell’obbligo della tessera, l’annotazione su apposito registro di cantiere vidimato dall’Ispettorato per imprese con meno di 10 dipendenti. L’obbligo di fornitura ed esposizione delle tessere di riconoscimento resta disciplinato ora esclusivamente dal D.Lgs. 81/2008 che regola la materia per tutte le attività in regime di appalto o subappalto.
Contratti attività stagionali
Viene fornita una precisazione riguardo la definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione della pausa contrattuale (il cosiddetto “stop&go’) tra due contratti a termine stipulati con il medesimo lavoratore.
Ricordiamo che la normativa prevede che se un lavoratore è riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, oppure 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Queste disposizioni non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, ossia le attività indicate dal DPR n. 1525 del 1963; alle attività individuate dai contratti collettivi di lavoro (compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria), organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oltre a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Durata del periodo di prova nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
Viene stabilito che senza possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire diversamente, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli da 6 a 12 mesi.
Il patto di prova è un elemento facoltativo del contratto di lavoro ma, quando previsto, occorre specificarlo in forma scritta e definire le mansioni che il lavoratore è tenuto a svolgere.
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Viene fissato il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Tale comunicazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento che modifica la durata o la cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
Inserita la possibilità delle dimissioni ‘per fatti concludenti’ (o dimissioni tacite) nel caso di assenza ingiustificata ‘protratta’ oltre i termini previsti dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di questo, per un periodo superiore a 15 giorni.
In questo caso il datore di lavoro:
– non ha l’obbligo di versare il contributo NASpI;
– ha la facoltà di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso.
Questi i passaggi per il datore di lavoro al verificarsi di questo caso:
– trasmette la comunicazione dell’assenza ingiustificata all’Ispettorato territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti;
– considera il rapporto risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di applicare la procedura telematica: comunicherà, pertanto, al Centro per l’impiego l’intervenuta cessazione a causa dimissioni, senza obbligo di versare il cosiddetto ticket Naspi;
– procederà eventualmente alla trattenuta dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Per il lavoratore c’è l’impossibilità di fruire della NASpI. Il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Sospensione Cassa integrazione
Modificata la modalità di sospensione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali, che si trovino ad esercitare una ulteriore, contestuale e diversa attività di lavoro, durante il periodo di integrazione salariale.
Il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale, svolge attività di lavoro, perde il relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate, a prescindere dal tipo di attività intrapresa (di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) e, nel caso di lavoro subordinato, a prescindere dalla sua durata.
Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Viene disposto che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Viene demandato ad un decreto interministeriale la definizione delle regole tecniche per l’adozione, nei procedimenti telematici, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Dal 1° gennaio 2025 l’Inps e l’Inail possono consentire direttamente il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi che saranno definiti con apposito Decreto Interministeriale.
Con questa novità dal 1° gennaio 2025, è cessata la possibilità di limitare l’ammissione alla dilazione del debito in 60 rate, solamente ai casi in cui l’inadempienza sia generata da fatti oggettivi o se dovuti a diversi orientamenti giurisprudenziali.