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Bonus ‘Natale’ ampliato, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla misura

È stata pubblicata nel Dl 167/24 la modifica alla norma che regola il cosiddetto ‘Bonus Natale’, ovvero l’indennità integrativa da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito poco piu di un mese fa dalla Legge 143/24.

Il bonus di 100 euro erogato una tantum per l’anno in corso, rapportato al periodo di lavoro, è erogato ai lavoratori dipendenti in presenza di queste condizioni, che devono sussistere congiuntamente:

avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
– avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
– avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante.

Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, quindi al datore di lavoro, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.

Il documento precisa, inoltre, che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (sempre che vengano soddisfatti i criteri reddituali), anche se per loro non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

La nuova disposizione precisa che l’indennità non spetta se già il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, oppure il convivente, sia già beneficiario dello stesso bonus.

Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.

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