È in vigore dal 25 settembre 2024 il decreto 126 del 31 luglio 2024 con il regolamento che disciplina la procedura specifica relativa ai periodi di applicazione che consentono di poter usufruire del regime di ravvedimento operoso collaborativo.
Ricordiamo che possono sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, quei contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nella determinazione, e quindi nel pagamento, di somme dovute all’Agenzia delle Entrate, o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia.
In particolare, in base alle nuove disposizioni, entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento, i contribuenti interessati possono presentare al ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente una comunicazione, che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentirgli di valutare il caso e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione, redatta in carta libera, va sottoscritta e presentata all’ufficio competente in varie modalità: consegna a mano, spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento attraverso la posta tradizionale, via posta elettronica certificata.
Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia notifica al contribuente uno schema di ricalcolo con l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per eventuali osservazioni.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato, l’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo con l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui il contribuente dovrà effettuare il versamento.
Il contribuente può anticipare la chiusura della procedura pagando le maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall’ufficio nello schema di ricalcolo.
La procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo o dello schema di ricalcolo, e, dove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.