L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare nella quale fornisce chiarimenti sulle modifiche alle procedure di compensazione di crediti introdotte con la Legge di Bilancio 2024 e il D.L. n. 39/2024, il cosiddetto ‘Decreto Agevolazioni’, convertito dalla Legge n. 67/2024.
Le nuove disposizioni prevedono due cose in particolare, in vigore dal 1° luglio 2024:
– l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
– l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione ‘orizzontale’ per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
In base alle novità, dunque, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Riguardo le compensazioni, la novità interessa tutte le compensazioni, sia quelle ‘orizzontali’ (o ‘esterne’), che ‘verticali’ (o ‘interne’), oltre che quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
Restano esclusi dalla disposizione i crediti che riguardano:
– contributi previdenziali e assistenziali;
– crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il divieto alla compensazione è escluso anche quando:
– è presente una sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale;
– è in corso una rateizzazione con regolare pagamento e senza alcuna decadenza.
Il divieto di compensazione con modello F24 vige per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, nel caso in cui siano scaduti i termini e non siano in atto provvedimenti di sospensione.
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Per informazioni, Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.