È in vigore dal 29 maggio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la Legge 67/24 di conversione del Decreto 39/24, con il quale è stato limitato in maniera significativa l’accesso ai bonus edilizi.
Ecco le principali novità introdotte dalla nuova norma.
Ripartizione detrazione fiscale per gli interventi di Superbonus, Sismabonus e Barriere architettoniche
Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’obbligo di ripartizione in 10 anni vale solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus.
I crediti d’imposta derivanti dall’opzione di cessione del credito e sconto in fattura non saranno ripartiti in dieci anni per gli acquirenti dei crediti edilizi.
La ripartizione dei crediti di imposta non seguirà più quella delle detrazioni, ma verranno suddivisi in 4 quote annuali per il Superbonus e in 5 quote annuali per il bonus barriere architettoniche e sisma-bonus (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).
Dal primo gennaio 2025, inoltre, le banche e gli intermediari finanziari non potranno più procedere con la compensazione dei crediti edilizi rientranti nel Superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Riduzione bonus ristrutturazioni
Un’ulteriore novità introdotta riguarda il Bonus ristrutturazioni, ad oggi nella misura del 50% solo fino al 31 dicembre 2024.
La norma prevede una pesante riduzione del bonus:
– 50% fino al 31 dicembre 2024;
– 36% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
– 30% dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2033.
Opzioni cessione del credito e sconto in fattura
Sul Bonus barriere architettoniche, le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura potranno essere utilizzate solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024. Per le spese sostenute dopo questa data, saranno salvi gli interventi che entro il 30 marzo 2024:
– siano stati oggetto di presentazione del titolo abilitativo, se necessario;
– siano già iniziati i lavori oppure, per lavori non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, solo se per questi interventi non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
In merito alle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, è ora possibile optarvi solo per gli interventi di recupero e ricostruzione di edifici nelle zone colpite da terremoti (per i quali è stato costituito un fondo di 35 milioni di euro per il 2025, per l’erogazione di un contributo per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici del 2009 e del 2016).
Per le Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) e il Terzo settore è previsto un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli. Per le Onlus è stato costituito un fondo per il 2025, di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi da richiedere all’Enea, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile.
Per informazioni, Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.