L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una recente nota ha fornito chiarimenti riguardo l’applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
In sintesi:
– La rivalutazione applicata è pari al 15,9% e va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2.
– La rivalutazione va applicata esclusivamente alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023.
– L’incremento non si applica alle ‘somme aggiuntive’ previste dall’art. 14 del D.Lgs 81/08 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, perché queste non sono considerate ‘propriamente sanzione’.