Giovedì 30 novembre 2023 scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi.
Questa scadenza riguarda quei contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023, poiché a quella data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.
Ricordiamo che il decreto ‘Cessioni’ (Dl n. 11/2023) ha introdotto il divieto di utilizzo dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta da Superbonus e altri bonus edilizi, e ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.
La prima nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. La seconda ipotesi quando il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023.
In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023.
Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato (fra cui banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).
Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.
Se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, ma ha versato un unico importo di 250 euro (anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva) il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.