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‘Flat tax incrementale’ al 15%: le informazioni e le istruzioni sull’applicazione del regime per il 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 28 giugno 2023 la circolare con i chiarimenti sulle modalità di calcolo e sui requisiti necessari per accedere alla Flat tax incrementale al 15%, il beneficio fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La misura prevede infatti, al momento solo per il 2023, l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, per imprenditori e professionisti che non aderiscono, nel 2023, al regime forfetario.

Di seguito le principali informazioni e istruzioni.

Possono accedere alla Flat tax incrementale al 15%:

– gli imprenditori (ossia le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir);
– i professionisti (ossia le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir);
– l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa).

Sono ammessi al beneficio anche i contribuenti che, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, abbiano aderito al regime forfetario o al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27 del Dl n.98/2011)

Sono esclusi dal regime agevolativo:

– i redditi delle società di persone (imputati ai soci in ragione del principio di ‘trasparenza’ ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir);
– i redditi delle società di capitali (imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui all’articolo 116 del Tuir),
– i redditi che derivano dall’esercizio di attività professionale in forma associata imputati ai singoli soci (articolo 53, comma 1, del Tuir e lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del Tuir).

Questi invece gli ambiti e le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

La base imponibile incrementale è così determinata:
– differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicazione a questa differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la ‘flat-tax incrementale’ del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo dove si applica la tassazione progressiva ai fini Irpef (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito, escludendo la quota di reddito assoggettata alla ‘flat tax incrementale’ dalla base imponibile Irpef.

Per quanto riguarda nello specifico l’impresa familiare e l’azienda coniugale, l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa impresa nel triennio precedente.
Questo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale. L’imposta sostitutiva si applica esclusivamente alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Per l’accesso è inoltre necessario aver esercitato l’attività per almeno un intero periodo d’imposta nell’ambito del triennio 2020-2022.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere effettuato:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno
– confrontando tale dato con il reddito degli altri anni considerati nel triennio.

Per approfondimenti leggi la circolare Dell’Agenzia delle Entrare n. 18 del 28 giugno 2023.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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