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Decreto Lavoro 2023, novità sulle regole per la sicurezza sul lavoro

Il nuovo Decreto lavoro 48/2023 ‘Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro’, approvato dal Consiglio dei Ministri il 1° maggio 2023 ed entrato in vigore il 5 maggio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contiene numerose novità che riguardano le normative sul lavoro, le misure per il sostegno dei lavoratori ed anche diverse modifiche alle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema dei controlli ispettivi.

Di seguito proponiamo una breve sintesi delle principali novità in ambito di sicurezza sul lavoro.

Per approfondimenti invitiamo a rivolgersi al Servizio Ambiente e Sicurezza CNA Piemonte Nord.

Segnaliamo che sul tema Decreto Lavoro 2023 potete trovare anche la news con le novità sulle normative e le misure per i lavoratori e un episodio del podcast CNA Piemonte Nord ‘A Tutta Impresa’.

Interventi del Decreto Lavoro 2023 sulle regole di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni

Modifiche al D.Lgs 81/08 Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Disposizioni relative al medico competente

I datori di lavoro e i dirigenti hanno l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, anche ‘qualora richiesto dalla valutazione dei rischi’. In pratica significa che la sorveglianza sanitaria non è più limitata ai casi espressamente previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, ma si estende ai casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

In capo al medico competente sono stati aggiunti nuovi obblighi:

– In occasione delle visite di assunzione, deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

In questo ambito ricordiamo che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore, mentre l’originale va conservato nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro, salvo diverso termine e modalità previsti per le cartelle sanitarie relative all’esposizione a specifici agenti (quali ad es. cancerogeni/mutageni, amianto, biologici, radiazioni ionizzanti).

– In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (che possiede i requisiti dell’art. 38 del Testo Unico sulla sicurezza), per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Estensione obbligo utilizzo ‘opere provvisionali’

Viene esteso ai soggetti dell’art. 21 del TU sicurezza e quindi ai lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc., l’obbligo di utilizzare idonee ‘opere provvisionali’ in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri.

Come ‘opere provvisionali’ si intendono le strutture e le opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.

Formazione specifica datore di lavoro

È prevista l’introduzione di formazione e addestramento specifici a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature che richiedono conoscenze particolari.

È stata inserita anche una sanzione per la violazione di questo nuovo obbligo, punita con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3071,21 a 7862,44 euro.

Attrezzature lavoro senza operatore

Con il Decreto lavoro 2023, chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, al momento della cessione, deve acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, un nuovo documento. Nello specifico si tratta di un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio (o in concessione in uso) o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.

Aggiornamento del sistema controlli ispettivi

Il Decreto dispone che gli enti pubblici e i privati condividano gratuitamente le informazioni di cui dispongono, anche attraverso cooperazione applicativa, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’obiettivo di:
– orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare, di evasione od omissione contributiva;
– poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

Queste informazioni saranno anche rese disponibili alla Guardia di Finanza per lo svolgimento delle attività ispettive che riguardano il lavoro irregolare, l’evasione od omissione contributiva.
Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati saranno individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso successive disposizioni.

Misure a sostegno dei giovani in alternanza scuola-lavoro

Il Decreto Lavoro ha previsto l’istituzione di un fondo per gli studenti vittime di infortunio in percorsi di lavoro e formazione in azienda e nuove diposizioni per le imprese che ospitano giovani in percorso di alternanza scuola-lavoro.

In particolare, è stato stabilito che le imprese iscritte nel Registro nazionale per l’alternanza devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione, nella quale sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
L’integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita alla scuola frequentata dallo studente e allegata alla Convenzione che viene siglata con le imprese ospitanti.

Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito e le Camere di Commercio, viene ridenominata “Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

La sezione speciale del Registro dovrà inoltre consentire la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e l’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

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