Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Decreto Bollette, proroghe per la Tregua Fiscale e altre misure per le imprese

È entrato in vigore il 31 marzo 2023 il cosiddetto Decreto Bollette (il DL 34/2023) che contiene proroghe per la ‘Tregua Fiscale’ e per le misure, per le imprese e i cittadini, per mitigare i costi dell’energia.

Pubblichiamo di seguito le principali novità contenute nel Decreto Bollette e il giudizio di CNA sulle misure. Per approfondimenti è possibile rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023

Il Decreto Bollette prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Se le somministrazioni indicate sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Bonus energia elettrica e gas per le imprese

È stato esteso il bonus al secondo trimestre 2023 (01/04/2023 – 30/06/2023) con una misura simile (relativamente alle condizioni da rispettare) alle precedenti disposizioni su questo credito d’imposta.

Imprese energivore: credito d’imposta 20%
Imprese NON energivore: credito d’imposta 10%
Impese gasivore: credito d’imposta 20%
Imprese NON gasivore: credito d’imposta 10%

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge dispone che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 (diventati definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023), sono definibili con le stesse modalità previste dalla legge di Bilancio, vale a dire entro 30 giorni alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, e dunque entro il 30 aprile 2023.

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su richiesta del contribuente entro la prima scadenza successiva, come prevede la legge di Bilancio.

Viene data la possibilità di definire con le stesse regole della definizione delle liti tributarie pendenti anche le controversie pendenti al 31 gennaio 2023 davanti alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (‘Tregua Fiscale’)

Regolarizzazione violazioni formali

Previsto che il perfezionamento della regolarizzazione possa avvenire con il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta che il contribuente intende sanare da effettuarsi con F24 in unica soluzione entro il 31/10/2023 (prima era il 31/03/2023) oppure in 2 rate di pari importo:
– 1° rata: entro il 31/10/2023 (prima era il 31/03/2023)
– 2° rata: entro il 31/03/2024.

Rimane invariato al 31/03/2024 il termine per la rimozione delle irregolarità/omissioni.

Ravvedimento speciale

È previsto che la prima o unica rata possa essere pagata entro il 30/09/2023 (prima era il 31/03/2023).

Modificato anche il termine per rimuovere la violazione, che passa dal 31/03/2023 al 30/09/2023.

Viene precisato che tutte le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione non possono fruire del ravvedimento speciale.
Sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti, sempre che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata.

Definizione liti pendenti

Prevista la proroga dal 30/06/2023 al 30/09/2023 del termine per la trasmissione della domanda di
definizione delle liti pendenti nonché quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata.

Questo dunque il nuovo calendario.

– Le rate successive alla prima andranno pagate, nel 2023, il 31/10 e il 20/12; negli anni successivi il 30/06, 30/09 e 20/12.
– Se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10/10/2023 al posto del precedente 10/07 e, ai fini dell’estinzione, entro questa data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata.
– Il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30/09/2024 (e non più entro il 31/07/2024).
– Sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (e non più al 31 luglio).

Conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata

La conciliazione o la rinuncia potranno essere perfezionate entro il 30/09/2023 al posto del 30/06/2023.

CNA: “Dal decreto Bollette risposte parziali alle difficoltà delle imprese”

Per CNA il cosiddetto Decreto Bollette risponde solo parzialmente alle difficoltà delle imprese per il caro-energia, prorogando per il secondo trimestre alcune misure emergenziali. Tuttavia vengono lasciati fuori, o ridimensionati, interventi importanti che hanno consentito finora di ammortizzare in parte gli impatti determinati sulle bollette dalla forte impennata dei prezzi registrata nell’ultimo anno e mezzo.

L’Associazione valuta positivamente la conferma degli interventi sul settore del gas naturale, in particolare il congelamento degli oneri generali sulle bollette di imprese e famiglie, mentre preoccupa l’assenza dell’analogo azzeramento degli oneri generali per il settore elettrico, che ha permesso finora di congelare uno stock di parafiscalità che occupa normalmente quasi il 35% della bolletta elettrica. La mancata conferma della misura rischia di caricare sulle bollette delle imprese un peso economico che azzererebbe quasi del tutto l’alleggerimento delle bollette per effetto della flessione del costo dell’energia.

Parzialmente positiva è anche la conferma nel Decreto Bollette dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese diverse da quelle energivore/gasivore, uno dei pochi strumenti che ha concretamente dato sollievo alle piccole imprese nella fase più acuta del caro-energia.

CNA valuta in modo positivo l’estensione del credito d’imposta per l’energia elettrica alle imprese con contatori di potenza pari o superiore a 4,5KW, reintrodotta dopo un periodo di limitazione, che amplia in maniera significativa la platea delle imprese ammesse al beneficio.
Tuttavia, aver fortemente abbassato l’entità delle aliquote non tiene conto del livello attuale dei prezzi energetici che, seppur in flessione, continuano a produrre ancora impatti importanti sulle bollette delle piccole imprese.

Condividi

Richiedi informazioni

Leggi altre notizie