La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova Definizione agevolata (cosiddetta Rottamazione quater) per i debiti verso l’Agente della riscossione per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Entro il 30 aprile 2023 è possibile presentare la domanda di definizione agevolata delle cartelle, che consente di stralciare sanzioni, interessi, aggio e somme aggiuntive, purché vengano versate le imposte, i contributi, i diritti di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive.
Debiti definibili dalla Rottamazione quater
La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
– contenuti in cartelle non ancora notificate;
– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
Piano dei pagamenti
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata:
– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure
– in un numero massimo di 18 rate, ripartibile in 5 anni, consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, dovranno essere versate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di omesso, oppure insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata oppure di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Gli adempimenti successivi
A chi presenterà la domanda di adesione, l’Agenzia della Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2023, una ‘Comunicazione di accoglimento della domanda’ contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata;
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda di adesione
A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia della Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata:
– non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
– non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
– resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
Chi aderisce a questo sistema, sempre per i debiti ‘definibili’, non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC.
La Legge di Bilancio 2023 prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata, siano sospesi:
– i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
– gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata.
Per approfondimenti rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.