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Legge di Bilancio 2023, novità definizione agevolata avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato, con la riduzione degli oneri e l’estensione dei piani di rateazione, i debiti che risultano dalle comunicazioni di irregolarità dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.

Cosa rientra nella definizione agevolata degli avvisi bonari

In particolare, la Legge di Bilancio 2023 stabilisce che rientrano nella definizione agevolata:

– le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, oppure le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, dunque, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022;

– le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Come si conclude la definizione agevolata degli avvisi bonari

La ‘definizione agevolata’ si chiude con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive, in misura piena, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (anziché del 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Vale a dire in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure a rate. In quest’ultimo caso il pagamento della prima rata deve avvenire entro 30 giorni (o 90 giorni in caso di avviso telematico), mentre le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo con i relativi interessi di rateazione.

Estensione numero di rate

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’altra novità che riguarda la possibilità, per i pagamenti rateali delle somme dovute, di aestendere il numero di rate in un massimo di 20 rate trimestrali dello stesso importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi.
Viene, dunque, superata la possibilità che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di 8 rate trimestrali per importi pari o inferiori a 5.000 euro.

Questa disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5.000 euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023 riporta precisi esempi in merito all’estensione dei piani di rateazione già in essere.

Mancato pagamento delle somme dovute

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle scadenze stabilite, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzione e riscossione. In questo caso, dunque, le somme ‘residue’ sono iscritte a ruolo con l’applicazione della sanzione nella misura del 30%.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto inoltre la proroga di un anno dei termini di prescrizione e decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Leggi le novità della Legge di Bilancio in ambito fiscale

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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