L’Inps conferma che nel 2023 cessano le riduzioni delle aliquote contributive CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e FIS (Fondo d’Integrazione Salariale) previste, in determinati casi, per il solo anno 2022.
A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023, le aliquote contributive CIGS e FIS devono quindi essere applicate in misura piena e generalizzata.
In particolare, da gennaio 2023 in poi, le aliquote contributive da applicare sono:
– 0.90% per CIGS (cessa in ogni caso l’aliquota dello 0.27%).
– 0.50% per FIS fino a 5 dipendenti, senza alcuna ulteriore distinzione.
In questo caso non ci sono indicazioni esplicite da parte di Inps, perciò questa aliquota si applica anche ai datori di lavoro soggetti a Fondi di solidarietà in attesa di adeguamento alla nuova disciplina che occupino un numero di lavoratori inferiore a quello ancora previsto dal Fondo di appartenenza (ad esempio 3 o 5 lavoratori) e che, in attesa di tale adeguamento che può avvenire entro il 30 giugno 2023, versano temporaneamente a FIS.
– 0.80% per FIS oltre 5 dipendenti.
Ai fini del versamento della contribuzione FIS, pertanto, non assumono più alcun rilievo ulteriori distinzioni (come ad esempio il limite dei 15 dipendenti; imprese del settore commercio con più di 50 dipendenti ecc.).
L’Inps provvederà d’ufficio a eliminare dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, attribuendo contestualmente l’unico codice di autorizzazione “9N” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”.
Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che raggiungono il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più posizioni contributive, devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.
Per approfondimenti: INPS, messaggio n. 316 del 19 gennaio 2023
Per informazioni rivolgersi al Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.