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Decreto Aiuti quater, provvedimenti su fringe benefit, energia, superbonus

Le novità della conversione in Legge del Decreto Aiuti quater

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge di conversione del Decreto Aiuti quater con ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’.

Il Decreto legge è in vigore dal 19 novembre 2022, mentre le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 18 gennaio 2023. Di seguito le principali voci della legge, con novità e modifiche.

I responsabili e i consulenti del Servizio Fiscale e Servizio Paghe CNA Piemonte Nord sono disponibili per informazioni e approfondimenti.

Fringe benefit

Il provvedimento conferma l’aumento per il solo 2022 della soglia dei fringe benefit aziendali, che passa da 600 a 3mila euro, ammettendo anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.

Energia

Resta invariata la possibilità per le imprese di richiedere la rateizzazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas sui consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, come previsto dall’art. 3, commi 1 e 2.

Ci sarà più tempo, invece, per fruire dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e non per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale, previsti per il terzo trimestre 2022 dall’art. 6 del D.L. n. 115/2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del D.L. n. 144/2022; questi, infatti, potranno essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari, entro il 30 settembre 2023.

Superbonus

Nell’ambito della conversione in legge del Decreto Aiuti quater sono state confermate le seguenti modifiche alla detrazione del 110%:

– riduzione al 90% della detrazione per gli interventi in condomini ed edifici con più unità immobiliari distintamente accatastate già a decorrere dal 2023 (ad eccezione di casi specifici individuati dalla Legge di Bilancio 2023);

– detrazione del 110% per gli interventi sulle cosiddette ‘villette’ fino al 31 marzo 2023, se al 30 settembre 2022 i lavori risultano eseguiti per almeno il 30%;

– detrazione nella misura del 90% per gli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023 sulle cosiddette ‘villette’, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, ai soli proprietari/titolari di un altro diritto reale di godimento (ad esempio gli usufruttuari) che utilizzano l’immobile come abitazione principale e soddisfano il nuovo requisito reddituale nonchè il rispetto del cosiddetto ‘quoziente familiare’, un indicatore che si ottiene attraverso la divisione del reddito complessivo del nucleo familiare per il numero dei suoi componenti;

– possibilità di rateizzare il credito derivante dalle opzioni (Sconto in fattura/cessione del credito) in 10 quote annuali di pari importo (anziché 5 o 4) per i crediti derivanti da opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022.

È stato inoltre disposto l’aumento da 2 a 3 delle possibili cessioni nell’ambito del settore bancario/assicurativo dei crediti spettanti dall’esercizio delle opzioni.

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