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Legge di Bilancio 2023, ecco i principali provvedimenti in ambito fiscale d’interesse per le imprese

I provvedimenti della Legge di Bilancio 2023 in ambito fiscale

La Legge di Bilancio per il 2023 contiene diversi provvedimenti in ambito fiscale, del lavoro e sulla previdenza che interessano le imprese e anche i cittadini.

Qui di seguito riassumiamo i principali provvedimenti in ambito fiscale che riguardano principalmente le imprese e gli imprenditori. I responsabili e i consulenti del Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord sono disponibili a fornire approfondimenti.

Credito d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale

La Legge di Bilancio 2023 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

In particolare sono confermati:
• il credito d’imposta per le imprese energivore, innalzato al 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
• il credito d’imposta per imprese non energivore e dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, innalzato al 35% (in luogo del 30%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
• il credito d’imposta per imprese gasivore, innalzao al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• il credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, innalzato al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

I crediti d’imposta spettano alle imprese al verificarsi delle condizioni di accesso già previste per i crediti riconosciuti per il 2022. Il termine per l’utilizzo del credito d’imposta è fissato al 31 dicembre 2023.

Limite all’utilizzo del contante

Dal 1° gennaio 2023 è stato innalzato da 2.000 a 5.000 euro il valore soglia raggiunto il quale è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo, tra persone fisiche e persone giuridiche.

Modifiche alla disciplina del regime forfetario

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 a 85.000 € il limite di ricavi o compensi, conseguiti l’anno precedente, per poter accedere e permanere nel regime forfetario per le imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività l’anno precedente, al fine di verificare il superamento o meno del nuovo limite, i ricavi o compensi indicati vanno ragguagliati ad anno. Se la partita iva è stata aperta in corso d’anno, il limite di ricavi da considerare per poter accedere l’anno successivo al regime forfettario non è più 65.000 euro, ma deve essere rapportato ai giorni di apertura della partita iva.

È stata introdotta inoltre anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi di applicazione del regime forfetario nell’anno di superamento del limite di 85.000 €, con la possibilità di fuoriuscire dal regime forfetario nel corso dello stesso anno e non solo da quello successivo, nel caso di superamento del limite di 100.000€ dei ricavi o compensi conseguiti.

Tassa piatta incrementale per persone fisiche con Partita Iva

Viene introdotta per le imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti, non in regime forfetario, la possibilità di applicare una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionale del 15% su una quota del reddito d’impresa e di lavoro autonomo prodotto nel 2023, se risultante superiore a quello dichiarato nei tre anni precedenti (2020, 2021, 2022).

La quota di reddito d’impresa e di lavoro autonomo 2023 assoggettata all’imposta sostitutiva dovrà essere tenuta in conto nel caso in cui questi contribuenti dovessero determinare la spettanza di deduzioni, di detrazioni o di benefici di qualsiasi altro titolo, anche di natura non tributaria, che siano collegati al possesso di determinati requisiti reddituali.

Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice

Per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa, sarà ancora possibile effettuare, entro il 30 settembre 2023, l’assegnazione o la cessione agevolata ai soci dei beni immobili posseduti, diversi da quelli usati esclusivamente come strumentali per destinazione nell’esercizio dell’impresa (ad esempio immobili strumentali solo per natura, immobili patrimonio, ecc.) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Per fruire dell’agevolazione i soci delle società interessate, beneficiari di tali operazioni, devono risultare tutti iscritti al libro soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, oppure possono essere iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (il 1° gennaio 2023), grazie ad un titolo di trasferimento avente data precedente il 1° ottobre 2022.

La stessa agevolazione è applicabile alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o mobili, come descritto sopra,che entro il 30 settembre 2023 si trasformeranno in società semplici.

Per rendere efficaci queste operazioni è dovuta dalle società interessate un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8%, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, nel caso di trasformazione in società semplice, posseduti alla data dell’operazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il versamento delle imposte sostitutive dovute per perfezionare l’operazione dovrà avvenire per il 60% dell’ammontare dovuto entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023, utilizzando un apposito codice tributo da indicare in un modello F24. Nel caso in cui le operazioni avessero rilevanza ai fini IVA l’imposta in questione dovuta dovrà essere versata dalle società interessate nei termini ordinari.

Estromissione dei beni dell’impresa individuale

Viene riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (sia per destinazione che per natura) dal patrimonio dell’impresa individuale.

Questa volta potranno essere trasferiti dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dell’imprenditore, con effetto dal 1° gennaio 2023, gli immobili strumentali presenti nel patrimonio aziendale alla data del 31 ottobre 2022, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dell’8% da applicare sulla differenza tra valore normale di ciascun immobile, che potrà essere determinato anche partendo dal valore della rendita agli stessi attribuibili, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta sostitutiva così determinata dovrà essere versata per il 60% di quanto dovuto entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

L’opzione per l’adesione a tale operazione dovrà essere espressamente effettuata entro il 31 maggio 2023. Nel caso in cui l’operazione di estromissione avesse rilevanza ai fini IVA l’imposta in questione dovuta dovrà essere versata nei termini ordinari.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La disposizione della Legge di Bilancio 2023 riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate in data successiva. In questo caso le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Le stesse regole valgono anche per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie.

Contabilità semplificata per le imprese minori

La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato i nuovi limiti dei ricavi per la permanenza o l’accesso nel regime semplificato di cui all’art. 18 del DPR 600/73, per le imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti e in società di persone.

Dal 1° gennaio 2023 il regime di Contabilità Semplificata, rappresenterà il regime ‘naturale’ per le imprese che, nell’anno precedente hanno incassato o conseguito ricavi di ammontare:
– non superiori a 500.00 0€ (il limite precedente era 400.000€), se hanno per oggetto attività di prestazioni di servizi, oppure
– non superiori a 800.000 € (anziché 700.000 €), se hanno per oggetto altre attività.

Per gli imprenditori esercenti più attività con annotazione separata dei ricavi, la verifica del superamento o meno del limite di ricavi andrà effettuata considerando i ricavi percepiti o conseguiti relativi all’attività prevalentemente svolta, a meno che l’ammontare complessivo dei ricavi non sia superiore agli 800.000 €.
Per gli imprenditori esercenti più attività senza annotazione separata dei ricavi il limite da considerare sarà quello di 800.000 €.

Per gli imprenditori che hanno iniziato l’attività l’anno precedente, la verifica del superamento o meno dei limiti citati in precedenza andrà effettuata dopo aver effettuato il ragguaglio ad anno dei ricavi incassati o conseguiti.

Rifinanziamento e modifiche alla Nuova Sabatini

Incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziate dall’art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti viene prorogato di ulteriori 6 mesi.

Bonus investimenti 4.0

È stata spostata dal 30 giugno al 30 settembre 2023 la scadenza per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022:
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
– 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%).

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