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Interessi legali, dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre 2022, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%. L’aumento è stato deciso sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato.

La novità ha ripercussioni in vari ambiti.

In ambito fiscale, ad esempio, cambieranno gli importi dovuti all’Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

In ambito del lavoro, la novità ha riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A questo proposito l’Inps precisa che la misura del 5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023. Per le esposizioni debitorie pendenti a questa data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi in vigore alle rispettive scadenze.

Questo provvedimento produce effetti anche sulle somme in pagamento dall’Inps a decorrere dal 1° gennaio 2023. Alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023 si applica la nuova misura del 5%.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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