Il Ministero del Lavoro ha fornito delle precisazioni sulle disposizioni contenute nel cosiddetto ‘Decreto Trasparenza’ (DL 104/2022) che riguarda l’instaurazione di rapporti di lavoro.
Eccole in sintesi.
Specifici obblighi informativi:
– con riferimento ai congedi, l’obbligo di informazione riguarda solo quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come ‘congedo’;
– con riferimento alla retribuzione, per quanto concerne le eventuali misure di welfare aziendale o il buono pasto, queste, non rientrando ordinariamente nell’assetto retributivo, non sono oggetto dell’informativa, salvo che non siano previste dalla contrattazione collettiva o dalle prassi aziendali come componenti dell’assetto retributivo;
– con riferimento all’orario, viene precisato che le ipotesi di lavoro a turni, di lavoro multiperiodale (con orari superiori o inferiori alle ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto) e discontinuo rientrano nella nozione di lavoro prevedibile;
– con riferimento a previdenza e assistenza, tali informazioni saranno fornite alla luce della contrattazione collettiva, rappresentando al lavoratore, ad esempio, la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.
Modalità di comunicazione degli obblighi informativi:
– è ammissibile la possibilità per il datore di lavoro di assolvere l’obblighi informativi previsti dal ‘Decreto Trasparenza’ anche in modalità informatica.
Il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori precisazioni anche in relazione al Capo dedicato alle ‘prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro’ (periodo di prova, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, etc.). Ricorda inoltre che sussiste la possibilità di rinviare per le informazioni di maggior dettaglio al contratto collettivo o ai documenti aziendali che devono essere consegnati o messi a disposizione del lavoratore secondo le prassi aziendali.
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Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.