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Esonero contributivo delle lavoratrici madri, le istruzioni dell’Inps

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, tra le misure per promuovere la parità di genere in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento di un esonero contributivo nella misura del 50% sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato. In questi giorni l’Inps ha fornito le istruzioni operative per applicare la norma.

L’esonero è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e spetta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori e appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità e dell’interdizione post partum.

La norma fa riferimento esclusivamente al rientro delle lavoratrici dal congedo di maternità, l’Inps precisa che l’esonero può comunque trovare applicazione, a partire dal rientro effettivo al lavoro, anche quando la lavoratrice fruisce dell’astensione facoltativa dopo il congedo di maternità.

L’esonero spetta per un anno, ossia 12 mensilità, dal rientro della lavoratrice e trova applicazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati ed instaurandi, a prescindere dalla tipologia: apprendistato, lavoro a chiamata, in somministrazione, in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, anche lavoro domestico (con riferimento al quale l’INPS si riserva di fornire specifiche istruzioni).
Il beneficio risulta cumulabile con l’esonero dello 0,80% sulla quota dei contributi IVS, incrementato dell’1,2% da luglio 2022.

Poiché l’esonero è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici, non rientra nella nozione di aiuto di Stato. Inoltre, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, né al possesso del DURC.

Per informazioni, Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.

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