È stato convertito in legge, con modifiche, il cosiddetto Decreto Aiuti con le “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.
Il Decreto è in vigore dal 18 maggio 2022. Le disposizioni modificate in fase di conversione in Legge sono in vigore dal 16 luglio 2022.
Previsti diversi interventi a sostegno delle imprese per mitigare il caro energia, per sostenere la liquidità e per incentivare gli investimenti. Ecco in sintesi le principali misure d’interesse per le imprese. Per approfondimenti rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.
Misure in materia di energia
Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022
• Disposto l’annullamento per il terzo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche a bassa tensione (fino a 16,5 KW); e a quelle con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (anche connesse in media e alta/altissima tensione).
Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre 2022
• Le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gas metano per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%. Se le fatture sono emesse per consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza che deriva dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
• L’aliquota del 5% si applica sia alle somministrazioni ordinariamente assoggettate al 10%, sia a quelle ordinariamente assoggettate al 22%.
• L’agevolazione non si applica all’impiego di gas metano per autotrazione e all’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.
• Disposta inoltre la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas con riferimento al terzo trimestre 2022.
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
• Per le imprese a forte consumo di gas naturale è previsto l’incremento del credito d’imposta di 5 punti percentuali, dal 20% al 25% (originariamente era al 15%) dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
• Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è previsto l’incremento del credito d’imposta di 5 punti percentuali (dal 20% al 25%) dei costi sostenuti per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
• Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia, è previsto l’incremento del credito d’imposta di 3 punti percentuali (dal 12% al 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Estensione al primo trimestre del 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale
• Confermata la norma che destina alle imprese a forte consumo di gas naturale (già destinatarie del contributo del 25% per i consumi del secondo trimestre 2022), un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
• Il credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione mediante F24 senza l’applicazione degli ordinari limiti annuali di importo e compensazione.
• Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
• Riconosciuto alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un credito d’imposta pari al 28% della spesa sostenuta (Iva esclusa) nel 1° trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
La norma prevede che la disposizione si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Non ancora definite le modalità operative.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica
• Apportate modifiche alle norme che disciplinano il Superbonus 110% nonché la ‘catena’ delle cessioni delle detrazioni edilizie:
– SUPERBONUS ‘VILLETTE’
Per interventi su unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente autonome e indipendenti, slitta al 30 settembre 2022 (al posto del 30 giugno) il termine finale entro cui devono essere effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, al fine di poter godere dell’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Nel calcolo del 30% dell’intervento complessivo possono essere compresi lavori non agevolati con il Superbonus.
– CESSIONI BONUS EDILIZI
Il quadro che oggi si presenta agli operatori, salvo ulteriori modifiche, prevede:
– una 1ª cessione ‘libera’, cioè verso qualunque tipo di cessionario, da parte del committente-beneficiario dell’agevolazione che cede la sua detrazione, o dell’impresa che ha concesso lo sconto in fattura al committente-beneficiario;
– una 2ª e 3ª cessione ‘qualificata’, cioè solo verso le banche e gli intermediari finanziari, incluse le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese assicuratrici operanti in Italia;
– una 4ª cessione esclusivamente da parte delle banche o delle società appartenenti a gruppi bancari che abbiano esaurito le ulteriori cessioni, oppure, anche prima di aver esaurito quelle precedenti, ma solo a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (vale a dire soggetti diversi da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale). Questa 4ª cessione può riguardare solo i crediti d’imposti nati a seguito di Comunicazioni di esercizio delle opzioni inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.
– ‘RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA’ PER IMMOBILI VINCOLATI
Estesa la necessità del permesso di costruire anche agli interventi su beni immobili tutelati nell’ambito degli interventi di ‘ristrutturazione edilizia’.
Misure a sostegno della liquidità delle imprese
Disposizioni urgenti in materia di liquidità
• Modificate alcune norme in materia di dilazioni di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Le modifiche principali prevedono:
– innalzamento da 60.000 a 120.000 euro, per singola cartella, della soglia per ottenere la rateizzazione della cartella in modalità semplificata;
– innalzamento da 5 a 8 rate delle rate non pagate, anche non consecutive, per decadere dal beneficio della rateizzazione;
– la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
• Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate dal 16 luglio 2022.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 15 luglio 2022, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.
Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione
• Stabilito che anche per le prestazioni professionali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
• Le disposizioni sono applicabili alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
• Ai fini della procedura di compensazione, i crediti devono essere oggetto di ‘certificazione’ da parte dell’Ente debitore.
Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
• Elevata la percentuale del credito d’imposta dal 20% al 50% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, se ‘prenotati’ nel corso del 2022.
Credito d’imposta formazione 4.0
• Modificata per le imprese di piccole e medie dimensioni la percentuale del credito d’imposta loro spettante in funzione dell’affidamento, o meno, delle attività formative a specifici soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima adozione: affidando le attività formative a tali soggetti, l’aumento previsto sarà incrementata (effetto premiante). Scegliendo di non affidare le attività formative ai soggetti qualificati, l’aumento previsto sarà invece decrementata (effetto penalizzante).
Misure in materia di lavoro
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
• Prevista la corresponsione, nel 2022, di un’indennità una tantum che ammonterà a 550 euro, e che non concorrerà a formare il reddito, a favore di dipendenti di aziende private, titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Alla data della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o percettori NASpI o di un trattamento pensionistico. L’indennità sarà erogata da INPS. Dovranno essere definiti gli aspetti operativi.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
• Nel mese di luglio, i datori di lavoro devono erogare un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro ai dipendenti che siano risultati destinatari, nel primo quadrimestre dell’anno, della riduzione contributiva dello 0,80%.
• L’una tantum si aggiungerà alle spettanze nette da liquidare: è stato infatti previsto che il beneficio non sia cedibile, sequestrabile o pignorabile e non costituisca reddito per il dipendente sia a fini fiscali che con riferimento all’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
• Le somme erogate ai dipendenti saranno recuperate dal datore di lavoro con la denuncia mensile Uniemens, ponendole in compensazione con i contributi dovuti all’Inps.