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Decreto Semplificazioni, ecco le principali novità in ambito fiscale d’interesse per le imprese

È entrato in vigore il 23 giugno 2022 il D.L.73, il cosiddetto ‘Decreto Semplificazioni’ con le misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali. Numerose le disposizioni previste. Di seguito riportiamo le principali novità d’interesse per le imprese.
Per approfondimenti rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

  • Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre viene modificato e fissato al 30 settembre di ciascun anno (al posto del 16 settembre).
  • I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25 del mese successivo.
  • Viene aumentata a 5.000 euro (rispetto ai precedenti 250 euro) la soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare.
    La novità riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2023. Di conseguenza, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da questa data potrà essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni ed interessi:
    – in relazione al primo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
    – in relazione al secondo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre risulta, complessivamente, inferiore a 5.000 euro.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Importanti modifiche all’art.11 del Decreto Irap riguardante le deduzioni per il costo del personale. Le novità si riferiscono alle deduzioni per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato. In particolare, tutte le deduzioni relative al personale assunto a tempo indeterminato sono state accorpate in una unica deduzione.
Si schematizzano in seguito le principali novità.

  • La deduzione Inail potrà essere fruita solo per soggetti diversi dai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (la deduzione Inail per i dipendenti a tempo indeterminato sarà compresa nella deduzione per il costo complessivo).
  • Sono abrogate le deduzioni pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
  • È abrogata la deduzione per i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
  • Le deduzioni per apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo potranno essere applicate in riferimento al personale diverso da quello assunto con contratto a tempo indeterminato.
  • La deduzione per euro 1.850 spettante per massimo 5 dipendenti se i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non sono superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta soltanto per dipendenti diversi da quelli a tempo indeterminato.
  • È abrogata la deduzione per incremento occupazionale.
  • Viene confermato che le deduzioni non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
  • Sono state unificate in un’unica deduzione quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato. Le modifiche avranno dei riflessi anche sulla rappresentazione delle deduzioni in dichiarazione IRAP.

Le nuove disposizioni decorrono a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro

  • Vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate (oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI) anche le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Art. 13 – Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

  • La sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere terzo periodo, viene fissata a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022). La sanzione amministrativa è di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La nuova decorrenza della misura sanzionatoria elimina il “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 1° gennaio 2022 e l’adempimento comunicativo in vigore dal prossimo 1° luglio 2022.

Art. 24 – Disposizioni in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

  • È stata estesa anche al periodo d’imposta 2022 l’applicazione dei correttivi introdotti per i periodi d’imposta 2020 e 2021, nonché la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
    La norma prevede inoltre che, per il periodo di imposta 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
    Allo stesso modo, viene previsto sin d’ora per il periodo di imposta 2022, che si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021

  • Sono prorogati i termini per la registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale aiuti (RNA) degli aiuti di Stato riconosciuti a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19.
    In particolare, i termini per la registrazione nell’RNA sono prorogati:
    – al 30/06/2023, se in scadenza dal 22/06/2022 al 31/12/2022;
    –  al 31/12/2023, se in scadenza dall’1/1/2023 al 30/06/2023.
    In conseguenza di tale proroga, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato prorogato dal 30/06/2022 al 30/11/2022 il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva degli aiuti da Covid-19, finalizzata ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea «Temporary Framework».
  • Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno d’imposta 2021, è prorogato al 31/12/2022. È rimasta invece la scadenza ordinaria al 30/06/2022 per la dichiarazione IMU degli Enti non commerciali.

Art. 38 – Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

  • Viene ricompreso tra i beneficiari dell’AUU ogni orfano maggiorenne appartenente ad un nucleo familiare orfanile, a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave.
    Limitatamente all’anno 2022, l’assegno dovuto per «ciascun figlio minorenne» (175 euro mensili per ISEE uguale o inferiore di 15mila euro fino a 50 euro mensili in caso di ISEE uguale o superiore a 40mila euro) viene parificato a quello dovuto per «ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età» (prima della modifica 85 euro mensili per ISEE uguale o inferiore a 15mila euro fino a 25 euro in caso di ISEE uguale o superiore a 40mila euro).
  • La maggiorazione mensile fissa per ciascun figlio minorenne con disabilità, in base alla condizione di disabilità definita ai fini ISEE (105 euro in caso di non autosufficienza, 95 euro in caso di disabilità grave e 85 euro per disabilità media) viene estesa, solo per l’anno 2022, ai disabili maggiorenni sotto i 21 anni, ai quali finora spettavano 80 euro in più.
  • Per l’anno 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, la maggiorazione prevista, a determinate condizioni, per i nuclei con ISEE sotto i 25mila euro, è incrementata di 120 euro al mese.

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