La Legge di Bilancio di quest’anno ha previsto l’esonero parziale per l’anno 2021 della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
La domanda di esonero deve essere presentata entro il 30 settembre 2021 utilizzando i canali telematici che si trovano nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale.
L’istanza di esonero contributivo all’Inps può essere presentata dai soggetti che risultino iscritti:
– alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
– alla Gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995) come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L’Inps precisa che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.
Per informazioni rivolgersi agli Uffici CNA.