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Contributi Inps per artigiani e commercianti, aggiornati gli importi

L’Inps ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021, determinati sulla base della variazione dell’indice Istat.

Sono stati così determinati: le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS. Sono stati inoltre definiti le modalità e i termini di pagamento degli importi dovuti.

Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive trimestrali.

Per l’anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a euro 15.953,00. Pertanto le aliquote per il 2021, da applicarsi ai titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni, sono queste:
– Artigiani: 24%;
– Commercianti: 24,09%.
Per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni le aliquote sono, invece, le seguenti:
– Artigiani: 22,35%;
– Commercianti: 22,44%,

Il contributo per l’anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di euro 47.379,00.

Per i redditi superiori a euro 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad euro 78.965,00.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Anche per l’anno 2021 i contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, e il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, deve essere effettuato alle scadenze che seguono:
– 17 maggio 2021
– 20 agosto 2021
– 16 novembre 2021
– 16 febbraio 2022.

In riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

Per informazioni, Uffici CNA.

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