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Proroga a settembre per i versamenti di accertamenti fiscali e cartelle esattoriali

Il decreto Rilancio ha disposto delle proroghe di alcuni termini di versamento per accertamenti fiscali e cartelle esattoriali in scadenza fra marzo e agosto. Ecco quali sono nel dettaglio le relative nuove scadenze.

Al 16 settembre 2020 sono prorogati i termini di versamento delle somme, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute a seguito dei seguenti atti: accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordo di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita catastale, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, atti di recupero relativi a crediti indebitamente utilizzati in compensazione, avvisi di liquidazione emessi per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973 e dell’imposta sulle assicurazioni.

La proroga vale anche per le rate dovute per questi atti che scadono nello stesso periodo, così come per le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate.

Tutti i versamenti prorogati devono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.

Proroga invece al 31 agosto 2020 dei termini di versamento, in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020, relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli Enti locali

I pagamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 settembre 2020.

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto, si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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