In base alle disposizioni a sostegno dell’economia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel Decreto Rilancio non sono più dovuti:
– il versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (ma rimane fermo l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per lo stesso periodo di imposta);
– il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta).
Le agevolazioni riguardano esclusivamente le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge.
Restano esclusi dall’applicazione di questa norma gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici. Per il versamento dell’imposta sulle attività produttive (IRAP) occorre utilizzare il modello F24 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni, Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.