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Contratto di lavoro a termine, condizioni per la sottoscrizione dell’ulteriore contratto in deroga assistita

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un chiarimento riguardo la possibilità, una volta raggiunta la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato, che le stesse parti stipulino un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi, presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio.

L’INL chiarisce in proposito che detto contratto può essere stipulato non solo quando il limite iniziale di durata massima è quello di 24 mesi stabilito dalla legge, ma anche quando il limite è stabilito dalla contrattazione collettiva di ogni livello applicata in azienda.

Questo perché la norma di riferimento ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.

L’ulteriore contratto sottoscritto in deroga assistita necessita però della causale, poiché è soggetto alla nuova disciplina dei rinnovi.

L’INL ricorda che in caso di mancata stipula presso la DTL competente nonché di superamento del termine stabilito dal medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.

Per informazioni rivolgersi al Servizio paghe CNA Piemonte Nord.

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