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Assegni nucleo familiare, presentazione domande direttamente all’Inps

Dal 1° aprile le domande di assegno per il nucleo familiare (Anf) devono essere presentate all’Inps e non più al proprio datore di lavoro.  La domanda deve essere trasmessa dai lavoratori esclusivamente in via telematica direttamente o rivolgendosi a patronati e intermediari.

L’Inps provvederà a determinare la spettanza, nonché l’importo dell’assegno, e a comunicarlo al datore di lavoro, attraverso una specifica funzione, disponibile nel cassetto previdenziale aziendale.
Resta comunque l’obbligo (in capo al lavoratore nei casi previsti) di presentare domanda di autorizzazione, la quale, tuttavia, non sarà più inviata al richiedente, che sarà avvisato dall’Inps solo se la domanda verrà rigettata.

Una nuova domanda telematica di variazione andrà inoltrata se cambiano le condizioni di fruizione o la composizione del nucleo familiare. Non viene modificata, invece, la modalità di erogazione degli assegni, che, nella generalità dei casi, resta in capo al datore di lavoro, il quale provvederà al recupero degli importi pagati con il collaudato sistema del conguaglio.

Con il nuovo meccanismo il datore di lavoro potrà conguagliare gli assegni familiari arretrati esclusivamente riferiti a rapporti intrattenuti con il richiedente. Le somme relative a contratti pregressi dovranno essere liquidate dai precedenti datori di lavoro.

Per informazioni, Servizio Paghe CNA.

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