Manca ormai poco all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2019 tutte le imprese e i professionisti dovranno emettere con il nuovo sistema elettronico le fatture verso altre imprese e anche verso consumatori finali (cioè i clienti privati che non hanno Partita Iva), a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Nel caso di emissione verso altre imprese e professionisti (anch’essi obbligati a emettere e ricevere fatture elettroniche) i documenti saranno ricevuti da loro direttamente in modalità elettronica. Nel caso di clienti finali senza Partita Iva (clienti privati), le fatture dovranno essere emesse elettronicamente e poi consegnate in formato cartaceo o in digitale attraverso una normale e-mail, dopo che è stata inviata e accettata dal sistema elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
Sanzioni
Ricordiamo che il termine per l’emissione della fattura elettronica è di 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. In tali casi dovrà esere indicata nella fattura la data di effettuazione dell’operazione (della cessione del bene o dell’incasso del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi).
Le sanzioni per la tardiva emissione vanno da 250 a 2.000 euro.
La normativa che disciplina la nuova modalità di fatturazione elettronica ha previsto un periodo ‘di tolleranza’ di sei mesi, in cui:
– non verranno applicate sanzioni se la fattura è emessa tardivamente, purché entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo;
– verrà applicata una riduzione dell’80% delle sanzioni se la fattura è emessa tardivamente ma entro il termine della liquidazione Iva relativa al periodo successivo.
Detraibilità IVA
In tema di detraibilità Iva possiamo individuare quattro casistiche differenti:
1) Fatture per operazioni effettuate nel 2018 ricevute e registrate entro la fine dell’anno:
il diritto alla detrazione potrà esser esercitato nella liquidazione di dicembre 2018 (16 gennaio 2019).
2) Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nel 2019:
il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato solo nel 2019 anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio.
3) Fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018 ricevute nello stesso mese ma registrate nel 2019:
il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2018 tramite predisposizione di registro sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione (2019).
4) Fatture per operazioni effettuate nel 2019:
il diritto alla detrazione dell’Iva dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere esercitato entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell’operazione.
Servizio CNA per le imprese
La CNA è pronta per aiutare le imprese ad adempiere a questa nuova modalità di gestione e mette a disposizione il software informatico per gestire in sicurezza e praticità tutte le fasi del nuovo metodo di fatturazione.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA dell’ufficio di riferimento.