L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente fornito delle precisazioni riguardo il divieto di pagamento in contanti della retribuzione in vigore dal 1° luglio 2018, in particolare sulla modalità di calcolo della sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità e mezzi di pagamento e sul trattamento degli anticipi di cassa per spese.
L’ente ha chiarito che i mezzi di pagamento individuati dalla norma riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Il loro utilizzo non è quindi obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, come ad esempio rimborso spese viaggio, vitto, alloggio.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Paghe CNA Piemonte Nord.