Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Decreto dignità, per la CNA le norme preoccupano e deludono le piccole imprese

Sono in vigore dal 14 luglio le norme del Decreto Dignità, che ora è all’esame delle Camere per la sua approvazione in Legge. Le norme contenute, però, preoccupano e deludono la CNA e le piccole imprese.

“Il Decreto Dignità, il primo atto organico del Governo Conte in tema di economia e lavoro – afferma il presidente della CNA nazionale Daniele Vaccarino – contiene disposizioni che preoccupano artigiani, commercianti e piccole imprese. Queste disposizioni deludono le aspettative di una reale virata delle politiche del lavoro e fiscali in grado di favorire un’accelerazione dei livelli di crescita che, principalmente a causa del deterioramento del quadro internazionale, mostrano qualche segnale di rallentamento”.

La CNA riconosce che questo decreto è motivato da temi di sicuro rilievo, come la lotta alla precarizzazione del lavoro, il contrasto dei processi di delocalizzazione e la semplificazione degli adempimenti fiscali a carico di professionisti e imprese.  Ma è nella sua pratica articolazione che vengono a galla i problemi per le imprese. Il Decreto Dignità produce infatti l’irrigidimento nell’utilizzo dei contratti di lavoro a termine, cioè proprio di quei contratti che hanno permesso negli ultimi anni di sostenere la nuova occupazione, introduce maggiori vincoli per i beneficiari di aiuti pubblici che rischiano di penalizzare solo le piccole e medie imprese e contiene solo alcuni parziali alleggerimenti degli adempimenti fiscali.

Ecco le principali novità del Decreto Dignità per le imprese.

Durata del contratto a termine

La durata del contratto a termine è ridotta in questa misura:
– non superiore a 12 mesi;
– non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una di queste due condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il contratto può quindi essere rinnovato solo a fronte di queste due condizioni. L’atto scritto, in caso di rinnovo, deve contenere la specificazione di tali esigenze.

Nei primi 12 mesi il contratto a termine può essere prorogato liberamente senza necessità di apporre specifiche ‘causali’ (cioè le due esigenze sopra indicate).
Se il termine complessivo eccede i 12 mesi, il contratto a termine può essere, invece, prorogato solo in presenza di quelle specifiche esigenze.

I contratti a termine per attività stagionali (cioè quelle previste dai contratti collettivi o dal DPR n.1525/63) possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle ‘causali’.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché 36 come in precedenza previsto) e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché 5 come in precedenza previsto) nell’arco di 24 mesi.
Se il numero delle proroghe è superiore a 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Indennità di licenziamento ingiustificato

L’indennità risarcitoria corrisposta al lavoratore in conseguenza di un licenziamento ingiustificato è modificata nella misura non inferiore a 6 mensilità (anziché 4 in precedenza previste) e non superiore a 36 mensilità (anziché 24 in precedenza previste).

Incremento contributo addizionale di Naspi

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è incrementato dello 0,50% per ciascun rinnovo del contratto a termine.

Imprese che delocalizzano

Vengono ridefiniti divieti e sanzioni in capo alle imprese che, avendo ottenuto agevolazioni nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato, decidano di spostarsi all’estero.

Decadenza dagli aiuti di Stato per le imprese che riducono i livelli occupazionali

Se l’unità produttiva o l’attività interessata dai benefici riduce i livelli occupazionali nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento (per motivazioni diverse dal giustificato motivo oggettivo) è prevista la decadenza degli aiuti di Stato. Se la riduzione dei livelli occupazionali è oltre il 10%, ma non oltre il 50% è prevista la decadenza in maniera proporzionale, se oltre il 50%  la decadenza è totale.  In caso di decadenza, l’impresa deve restituire gli incentivi (rispettivamente, in proporzione alla riduzione del livello occupazionale o integralmente) maggiorati degli interessi.

Recupero del beneficio dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

Il Decreto Dignità prevede l’intero recupero degli iper ammortamenti goduti (no super), nel caso in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive situate all’estero, entro il periodo di fruizione dell’agevolazione. Cambia quindi radicalmente la norma in essere, e nel caso di cessione o trasferimento dei beni all’estero entro il periodo di fruizione dell’agevolazione, il contribuente, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, dovrà restituire l’intera agevolazione goduta fino a quel momento.

Spesometro

Il nuovo decreto dispone che:
– lo spesometro relativo al terzo trimestre 2018 può essere trasmesso telematicamente all’Agenzia entro il 28 febbraio 2019, invece del 30 novembre (la scadenza, infatti, è entro il secondo mese successivo al trimestre), ossia nello stesso termine previsto per l’invio dei dati del quarto trimestre;
– per i soggetti che optano per la cadenza ‘semestrale’, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre 2018 in relazione ai dati del primo semestre ed al 28 febbraio 2019 per l’invio dei dati relativi al secondo semestre.

Split payment

Ritorno al passato per lo Split payment. In pratica, i professionisti torneranno a riscuotere l’Iva sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti destinatari dello Split payment. Resta ferma, invece, l’applicazione del meccanismo per le cessioni di beni effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni di società quotate nonché enti e società controllati da enti pubblici.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Paghe e al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

Condividi

Richiedi informazioni

Leggi altre notizie