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Iva, novità per il pagamento di carburante e lubrificanti per autotrazione dal 1 luglio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dell’Iva, dal 1° luglio 2018, le fatture per il rifornimento di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso gli impianti stradali devono essere elettroniche e i pagamenti tracciati.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che saranno ritenuti validi ai fini della detrazione Iva tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. E quindi in particolare:
– gli assegni bancari e postali (circolari e non), i vaglia cambiari e postali;
– i mezzi di pagamento elettronici quali l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale;
– le carte di credito e di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari che poi trasmettono all’Anagrafe tributaria la comunicazione delle operazioni.

L’Agenzia delle Entrate precisa, infine, che queste forme di pagamento devono essere utilizzate anche se il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cosiddetti di ‘netting’. Sono validi i sistemi di carte ricaricabili o meno e di buoni purché la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica e regolata con gli strumenti di pagamento indicati.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.

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