E’ stato modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti. Per le fatture di acquisto del 2017, ricevute nell’anno 2017, il termine ora è quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, attualmente fissato per il 30 aprile 2018. Trascorso tale termine l’Iva di una fattura di acquisto 2017, ricevuta nel 2017, non potrà più essere detratta, salvo che la fattura, datata 2017, non sia stata ricevuta a mezzo PEC nell’anno 2018.
Come conseguenza della modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, è stato modificato anche l’articolo di legge relativo ai termini di annotazione nel registro Iva delle fatture d’acquisto.
In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Ricordiamo quindi alle imprese che utilizzano il servizio fiscale della CNA di consegnare sempre mensilmente (entro il 10 del mese successivo) al proprio consulente le fatture emesse e ricevute per evitare disguidi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord.